Regolamento urbanistico esecutivo e regime ordinario |
Fino a quando non entrano in vigore (o in salvaguardia) le regole di un nuovo piano operativo, tutto il territorio, anche nelle parti candidate in qualche modo alla trasformazione , si trova in regime ordinario ed è soggetto alle norme del regolamento urbanistico esecutivo, tese alla conservazione dell'assetto urbanistico attuale. Per la maggior parte del territorio comunale - che non sarà mai soggetta a trasformazione urbanistica - si tratta di una situazione solo nominalmente transitoria, in quanto il regolamento esecutivo rappresenterà in questi casi, a tempo indeterminato, l'unico strumento di disciplina.
Il Regolamento urbanistico esecutivo non è parte del piano operativo - di cui stabilice le procedure - né fa parte del piano generale, sul quale si fonda. Le eventuali modifiche al regolamento esecutivo sono in linea di principio indipendenti dalle varianti agli strumenti urbanistici. Il regolamento esecutivo non è uno strumento urbanistico. Esso contiene due tipi di regole, accomunate dal fatto di essere valide a tempo indeterminato:
Il regolamento esecutivo (o regolamento urbanistico) accompagna quindi (ma non integra) la versione strutturale-strategica del piano regolatore. Le disposizioni che esso contiene sono di due tipi:
Diversamente dalla classificazione, dai vincoli, e dalle scelte strategiche fondamentali, i quali sono aspetti integranti della versione strutturale del piano regolatore modificabili solo attraverso una variante generale, il regolamento esecutivo potrà essere progressivamente messo a punto, per meglio aderire allo stato di fatto. Il regolamento esecutivo è uno strumento "parallelo" tanto al piano strutturale che al piano delle zone.
Le eventuali modifiche al regolamento esecutivo sono in linea di principio indipendenti dalle varianti agli strumenti urbanistici. Non comportando per ipotesi varianti al dimensionamento del Prg , sono approvate dalla stessa Amministrazione comunale.
Tutte le regole procedurali, sia che riguardino le azioni di trasformazione urbanistica che quelle di conservazione, sono contenute nel regolamento esecutivo. In questo modo l'eventuale modifica di una procedura non costituisce variante al piano regolatore, dato che non riguarda i risultati finali ma solo le modalità con le quali vi si perviene.
Tutte le regole tecniche per le azioni di conservazione sono contenute nel regolamento esecutivo che le sviluppa, coerentemente con la classificazione contenuta nel piano generale, con l'ausilio di apposite cartografie di dettaglio.
Tali regole restano valide a tempo indeterminato per le parti di conservazione edilizia, mentre, per le parti di conservazione urbanistica, valgono fino a quando non ne venga, con una variante operativa, decisa la trasformazione.
Poiché il concetto di conservazione urbanistica sia applicherà, via via, a quelle parti del territorio che saranno state appena trasformate secondo progetti urbanistici esecutivi dotati di proprie norme, il regolamento, se necessario, potrà progressivamente incorporarle.
Materia procedurale | |||
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Nda Prg |
VO.0 |
Pdr1 |
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a 112 |
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Varianti operative del Prg |
a 115 |
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Valutazione delle attività di trasformazione del territorio rispetto alle finalità del Prg |
a 116 |
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Direttive di comportamento |
c 25 |
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Procedure attuative |
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Materia tecnica | |||
Nda Prg |
VO.0 |
Pdr1 |
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a 114 |
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Oggetti delle attività di trasformazione |
c 14 |
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Caratteri tipologici degli spazi pubblici |
c 15 |
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Caratteri tipologici degli insediamenti |
c 26 |
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Disciplina delle trasformazioni d'uso |
c 33 |
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Zone del TU destinate a trasformazione estensiva |
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tutta le norme |
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tutte le norme | |
c 34 eccetto |
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Zone del TA destinate a trasformazione estensiva (eccetto catalogo corti rurali) |
c 35 |
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Zone non destinate a sostanziale trasformazione |